Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte di appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 ottobre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 26 Febbraio 2007 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Ottobre 2005
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