Il procedimento di archiviazione del C.d.O. è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede e il P.G. presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 24 maggio 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Bassu), sentenza del 21 settembre 2007, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 24 Maggio 2006
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