Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Ricorso in cassazione – Cassazione della decisione disciplinare con rinvio – Ricorso al C.N.F. per revocazione – Inammissibilità – Cessazione della materia del contendere.

E’ inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per revocazione avverso una decisione del C.N.F. che sia stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 8 novembre 2007, n. 170

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 08 Novembre 2007 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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