Nel procedimento disciplinare svolto davanti al C.N.F. non sono ammessi nuovi mezzi di prova salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Dicembre 2005
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