Il ricorso al C.N.F. attraverso una decisione disciplinare del C.d.O. deve essere proposto da un avvocato abilitato all’esercizio avanti le giurisdizioni superiori e solo eccezionalmente può essere proposto da un avvocato iscritto all’albo ordinario purché sia il professionista destinatario del provvedimento impugnato. Pertanto è ammissibile il ricorso che sia stato proposto dal difensore non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori se il ricorso stesso sia stato comunque sottoscritto personalmente dal professionista incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 20 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 19 Marzo 2007 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 2004 (sospensione)
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