Il termine di 15 giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 5 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 200
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 05 Novembre 2004 (avvertimento)
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