Può essere parzialmente riformata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O. ove la responsabilità disciplinare del professionista su un capo di incolpazione non sia supportata da concreti elementi probatori e da adeguata motivazione tali da consentire l’assoluta certezza dei fatti contestati. (Nella specie il C.d.O. per affermare la responsabilità del professionista sul punto aveva adoperato le espressioni “è chiaro” “è intuitivo” senza il supporto di prove certe e conseguente adeguata motivazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 30 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 26 Febbraio 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 30 Ottobre 2002 (sospensione)
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