Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O. ove nessuno dei fatti contestati nel procedimento abbia trovato conforto negli accertamenti istruttori, emergendo anzi elementi contrari che inducano a ritenere attendibile la versione fornita dal professionista imputato. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che era stato ritenuto responsabile di omesso adempimento delle obbligazioni, perché da un attento esame istruttorio era emerso che nessun elemento probatorio di carattere certo ed obiettivo poteva rinvenirsi a sostegno della tesi accusatoria emergendo anzi elementi contrari che inducevano a ritenere attendibile ed affidabile la versione dei fatti fornita dal ricorrente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 173
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 28 Dicembre 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Giugno 2003
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