Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. di prescrizione dell’azione – Richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto – Ammissibilità – Prova assolutamente incontestabile di non colpevolezza – Mancanza -Inammissibilità della richiesta.

In tema di procedimento disciplinare è ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso un provvedimento del C.d.O. che dichiari l’estinzione dell’addebito per prescrizione al fine di richiedere, in applicazione del principio sancito dall’articolo 129 c.p.p., la pronunzia di una sentenza di assoluzione piena nella ipotesi in cui, pur ricorrendo una causa di estinzione, dagli atti risulti inequivocabilmente che il fatto non sussiste o l’incolpato non lo ha commesso. (Nella specie il ricorso era comunque inammissibile in quanto dagli atti non emergeva in modo assolutamente incontestabile la non responsabilità dell’avvocato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 29 maggio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 180

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 29 Maggio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment