Il termine di quindici giorni, fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 30 Maggio 2007 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 23 Gennaio 2006 (radiazione)
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