Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933, per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Marzo 2004 (cancellazione)
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