Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 59 L. n. 247/2012 (già art. 45 r.d.l. n. 1578/1933), per la comparizione e difesa dell’incolpato, o la mancata documentazione attestante la convocazione del professionista è sanata dalla presenza dello stesso in udienza e dallo svolgimento della sua difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 12 Settembre 2016 (censura)
0 Comment