Procedimento disciplinare – Corrispondenza tra contestazione e decisione – Necessità – Contestazione di trattenimento somme – Decisione di condanna per ritardo nella restituzione di somme – Legittimità.

La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, non si verifica nella ipotesi in cui il C.d.O. nella contestazione eccepisca al professionista il trattenimento illegittimo di somme, e successivamente, avendo appreso della restituzione, se pur tardiva, lo condanni per aver restituito in ritardo le stesse; infatti, il ritardo nella restituzione delle somme se pur configurando una condotta meno grave, rientra comunque nella contestazione enunciata dal consiglio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 17 marzo 2007, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 17 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 26 Novembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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