La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, non si verifica nella ipotesi in cui il C.d.O. nella contestazione eccepisca di aver usato impropriamente il decreto ingiuntivo al posto del meno costoso precetto, e successivamente lo condanni per accanimento giudiziale; questa ipotesi, infatti, include la prima che pure evidenzia la scorrettezza dell’atteggiamento professionale volto al guadagno personale anche attraverso l’aggravamento della posizione debitoria. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 21 novembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 08 Novembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 21 Novembre 2005
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