Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza – Ipotesi di non difformità.

Non costituisce difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza l’ipotesi in cui nella decisione lo stesso fatto sia semplicemente meglio specificato di quanto non lo sia stato in fase di contestazione. (Nella specie il professionista a cui era stato contestato di non aver dato corso al mandato ricevuto era stato ritenuto disciplinarmente responsabile per non aver svolto e aver subordinato l’espletamento del mandato al pagamento delle proprie competenze professionali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 30 Ottobre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Ottobre 2004
Giurisprudenza CNF

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