La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.(Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 29 aprile 2003, N. 83).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 184
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 15 Ottobre 1999 (censura)
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