La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Marzo 2004 (cancellazione)
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