Nel procedimento disciplinare possono essere contestati nuovi addebiti all’imputato, anche dopo il dibattimento e la discussione, purché siano rispettati i diritti della difesa, con la concessione di un termine e il rinvio per l’ulteriore dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Marzo 2004 (cancellazione)
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