E’ legittima la contestazione dell’addebito disciplinare che contenga la ripetizione del contenuto del capo di accusa penale, se nello stesso le condotte contestate siano descritte in maniera dettagliata e compiuta al fine di una valutazione completa della stessa e di un altrettanto efficace esercizio del diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 8 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 26 marzo 2007, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 26 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Giugno 2005 (sospensione)
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