Procedimento disciplinare – Comunicazione fissazione di udienza – Comunicazione effettuata al domicilio eletto – Rifiuto di ricevimento dell’atto da arte del domiciliatario indicato – Validità della notifica.

Non rileva ai fini della validità della notifica e del perfezionamento della comunicazione della fissazione di udienza, non rileva l’eventualità che il domiciliatario indicato rifiuti di ricevere l’atto dichiarando di non essere difensore dell’incolpato, se la notifica è avvenuta nel domicilio eletto dallo stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 giugno 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MORGESE), sentenza del 19 marzo 2007, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 19 Marzo 2007 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Giugno 2000 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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