Ai sensi degli artt. 38 l.p.f. e 47 reg. att. (applicabili ratione temporis; v. ora artt. 51 L. n. 241/2012 e 14 Reg. CNF n. 2/2014), la competenza è attribuita al Consiglio territoriale che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 12 luglio 2016, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 274 del 29 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 28 Ottobre 2013 (sospensione)
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