La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 2 del 9 febbraio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 09 Febbraio 2023 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Giugno 2022 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30650 del 03 Novembre 2023 (respinge)
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