Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 9

Risultati della ricerca: 288

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 13 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Dicembre 2000 (sospensione)