La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021
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– codice: art. 7
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 11 Giugno 1992 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Novembre 1989