La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021
Chiavi di ricerca:
– codice: art. 59
– codice: art. 59
Risultati della ricerca: 1
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 05 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Settembre 2018 (sospensione)