Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’albo – Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto l’atto disciplinarmente rilevante – Alternatività – Criterio della prevenzione.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un iscritto spetta al C.d.O. che ha la custodia dell’albo presso cui il professionista è iscritto, e in alternativa al C.d.O. nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede seguendo, peraltro, il criterio della prevenzione. (Nella specie solo un consiglio dell’ordine aveva aperto il procedimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 4 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 26 marzo 2007, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 26 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Maggio 2005 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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