La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta al C.d.O. che ha la custodia dell’albo presso cui lo stesso è iscritto, e in alternativa al C.d.O. nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede seguendo, il criterio della prevenzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 6 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 8 novembre 2007, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 08 Novembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 06 Settembre 2005
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