L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostra l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie l’istanza di rinvio era giustificata da una certificazione medica che attestava una banale patologia, “colpo della strega”, facilmente risolubile con l’uso di normali antidolorifici e certamente non incompatibile con la partecipazione all’udienza). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 04 Luglio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 02 Dicembre 2005
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