Una volta acquisita la notizia di un (potenziale) illecito disciplinare, il COA trasmette gli atti al CDD e al Segnalato, invitando quest’ultimo a presentare deduzioni entro il termine di venti giorni (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014), senza tuttavia l’obbligo – né per il COA né per il CDD – di rappresentare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (Nel caso di specie, peraltro, pur in difetto di espressa previsione normativa che la imponesse, la comunicazione di avvio dell’istruttoria preliminare ex art. 16 del Reg. n. 2/2014 in realtà conteneva l’inciso “…è Vostra facoltà essere assistiti nel procedimento da un difensore…”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025
NOTA
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 19 Luglio 2021 (sospensione)
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