Nel procedimento disciplinare, l’omessa indicazione, ex art. 48 r.d. n. 37/1934, nell’atto di citazione a giudizio delle conseguenze connesse alla mancata comparizione dell’incolpato, non determina una ipotesi di nullità, non rientrando tra quelle tassativamente previste dalla legge; peraltro, in ogni caso, la presenza e la fattiva partecipazione del difensore all’udienza deve ritenersi garanzia di pieno esercizio del diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 21 novembre 1005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 26 marzo 2007, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 26 Marzo 2007 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 21 Novembre 2005 (cancellazione)
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