L’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello stesso processo” (Nella fattispecie, il ricorrente aveva ricusato i Consiglieri CDD designati per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano in precedenza deliberato a suo carico la sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 marzo 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 22 Marzo 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 20 Giugno 2017
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