La prescrizione dell’azione disciplinare prevista in cinque anni decorre nell’ipotesi di illecito consistente nella omessa comunicazione della sussistenza di una causa ostativa all’iscrizione all’albo, da quando l’illecito viene scoperto sia in sede di revisione annuale degli albi che per denuncia dei terzi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 15 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 maggio 2007, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 30 Maggio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Giugno 2005
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