Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto pr lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell’articolo 653 c.p.p., la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità penale quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo abbia oppure no commesso, restando invece di competenza esclusiva del C.d.O. la valutazione della rilevanza disciplinare del fatto stesso. Pertanto, nella ipotesi in cui il giudice penale emette una sentenza di assoluzione, il C.d.O. dovrà compiere una autonoma valutazione della sussistenza dei fatti addebitati e della loro rilevanza disciplinare. (Nella specie non avendo effettuato il C.d.O. alcuna autonoma valutazione ed essendo invece intervenuta sentenza penale di assoluzione, il professionista deve essere assolto anche disciplinarmente, difettando la prova stessa della condotta posta a fondamento della sua responsabilità disciplinare). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 4 luglio 2007, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 04 Luglio 2007 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Maggio 2005
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