Procedimento disciplinare – Azione disciplinare ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33 – Prescrizione – Termine di decorrenza dal momento della conclusione del processo penale.

L’azione disciplinare prevista ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, a differenza di quella precedente che contempla un potere un potere disciplinare generale per fatti atipici purchè riconducibili a comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale, nasce come azione specifica nei confronti dell’avvocato che abbia commesso un fatto oggetto di imputazione penale, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso; pertanto il termine prescrizionale di questa azione disciplinare decorre dal momento in cui l’azione penale si sia conclusa con sentenza divenuta irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 29, marzo 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 135

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 08 Ottobre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 29 Marzo 2006
Giurisprudenza CNF

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