Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Azione ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33 – Natura – Prescrizione – Decorrenza dal momento della conclusione del processo penale.

L’azione disciplinare prevista ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, a differenza di quella prevista dal precedente art. 38, che contempla un potere disciplinare generale per fatti atipici purché riconducibili a comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale, nasce come azione specifica nei confronti dell’avvocato che abbia commesso un fatto oggetto di imputazione penale, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza penale di proscioglimento “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”; pertanto il termine prescrizionale di questa azione disciplinare decorre dal momento in cui l’azione penale si sia conclusa con sentenza divenuta irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 191

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 10 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Gennaio 2005
Giurisprudenza CNF

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