E’ irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la provenienza della notizia o dell’eventuale esposto. Il consiglio dell’ordine degli avvocati ha infatti il potere – dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare, che può essere costituita anche dalla denunzia di una persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 27 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 30 Ottobre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 27 Maggio 2004
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