Il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione. Ne consegue che è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli territoriali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 469 del 30 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 469 del 30 Dicembre 2024 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 22 Ottobre 2018
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