I Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 23 Settembre 2020 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Novembre 2008 (censura)
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