Procedimento disciplinare avanti al COA e terzietà del collegio giudicante

I Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice (Nel caso di specie, la qlc riguardava l’asserita imparzialità del collegio giudicante, in quanto composto da avvocati “in concorrenza” con l’incolpato cui veniva, appunto, addebitata la rilevanza deontologica della pubblicità professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Merli), sentenza del 13 marzo 2013, n. 31
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 258
– Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)
– Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 10 Marzo 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 09 Maggio 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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