I Consigli locali esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, sicché è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Merli), sentenza del 13 marzo 2013, n. 31
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 258
– Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)
– Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 17 Luglio 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Dicembre 2007 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11025 del 20 Maggio 2014 (respinge)
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