Procedimento disciplinare avanti al CNF: la tardiva o mancata riassunzione del giudizio interrotto per perdita dello jus postulandi del ricorrente in proprio

In tema di procedimento disciplinare avanti al CNF, il venir meno dello jus postulandi dell’incolpato dopo la rituale proposizione dell’impugnazione in proprio comporta, ai sensi dell’art. 300 co. 3 c.p.c., l’interruzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi ai sensi dall’art. 305 c.p.c., pena l’estinzione del giudizio stesso e conseguente stabilizzazione della sanzione disciplinare impugnata (Nel caso di specie, dopo la proposizione in proprio del ricorso in sede giurisdizionale, il giudizio stesso veniva interrotto poiché, nelle more, l’incolpato perdeva lo jus postulandi in quanto sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio non tempestivamente riassunto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 354 del 25 novembre 2025

NOTA
In senso conforme, CNF n. 266/2025, CNF n. 218/2025, CNF n. 219/2025, CNF n. 220/2025, CNF n. 221/2025, CNF n. 227/2025.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 354 del 17 Novembre 2025 (estinzione) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 31 Gennaio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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