Procedimento disciplinare avanti al CDD: il Presidente di Sezione ed il Consigliere Istruttore

Il Consiglio distrettuale di disciplina di L’Aquila formula due quesiti.
Con il primo quesito, il CDD chiede di sapere cosa avvenga, in base all’art. 2, comma 4 del Regolamento CNF n. 2/2014 (Procedimento disciplinare), quando della medesima sezione giudicante facciano parte il Presidente del CDD ed un membro del Consiglio con maggiore anzianità di iscrizione all’albo. A mente della disposizione richiamata, infatti, la sezione giudicante è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione nell’Albo.
La Commissione ritiene che a presiedere la Sezione giudicante debba essere il componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. La disposizione di cui all’art. 2, comma 4, infatti, è norma speciale che disciplina l’attribuzione delle funzioni di Presidente della sola sezione giudicante, in deroga alla norma generale sulla presidenza del Consiglio distrettuale di disciplina.
Con il secondo quesito, invece, il CDD chiede un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 16, comma 2, del medesimo Regolamento, in relazione all’art. 18, comma 2, dello stesso Regolamento. Si chiede in particolare il CDD rimettente se il Consigliere istruttore venga sostituito, a partire dall’adozione della decisione di archiviazione/approvazione capo di incolpazione, per tutta la durata del procedimento, o se questi possa rientrare nella composizione della sezione per gli adempimenti intermedi successivi, rimanendone definitivamente estromesso solo a partire dalla decisione di citazione a giudizio dell’incolpato.
Ritiene la Commissione che il complesso dispositivo richiamato debba interpretarsi nel senso che, nel periodo intercorrente tra la decisione di approvazione del capo di incolpazione e la decisione di citazione a giudizio dell’incolpato, il Consigliere istruttore debba essere temporaneamente sostituito solo nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 2, rimanendo in carica (e dunque rientrando a far parte della sezione) per gli ulteriori adempimenti intermedi fino alla decisione di archiviazione/citazione a giudizio dell’incolpato. Solo in tale momento, con l’avvio vero e proprio del dibattimento, la sostituzione del Consigliere istruttore diviene definitiva.

Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 20 febbraio 2015, n. 15

Quesito n. 487, CDD di L’Aquila

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 20 Febbraio 2015
- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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