Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testimoni indicati, quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Nella specie peraltro i testimoni non ascoltati erano stati indicati dal presidente e comunque l’articolo 48 r.d. n. 37/34, non prevede l’obbligatorietà dell’audizione degli stessi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 16 Luglio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 19 Giugno 2006
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