Procedimento disciplinare – Apertura procedimento disciplinare – Revoca della apertura da parte del C.d.O. – Equiparabilità della revoca ad un provvedimento di assoluzione – Impugnazione del procuratore generale – Ammissibilità.

La revoca da parte del C.d.O. del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, essendo intervenuta in un momento successivo alla apertura del procedimento stesso e alla contestazione dell’addebito all’incolpato, ha natura sostanziale di decisione di proscioglimento dell’incolpato e come tale può essere impugnata. In questa ipotesi, infatti, deve ritenersi che il C.d.O. una volta esercitata l’azione disciplinare ex art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 e dopo aver effettuato la comunicazione all’incolpato e al P.M. ai sensi dell’articolo 47 r.d. n. 37/1934 perchè svolgano le proprie deduzioni nell’ambito del procedimento e nelle forme del contraddittorio, abbia consumato il potere di archiviazione per ragioni di merito circa la rilevanza disciplinare della condotta contestata, ed ogni ulteriore decisione, in ordine a tale rilevanza, debba essere adottata nelle forme della decisione che conclude il procedimento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 26 marzo 2007, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 26 Marzo 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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