La revoca da parte del C.d.O. del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, essendo intervenuta in un momento successivo alla apertura del procedimento stesso e alla contestazione dell’addebito all’incolpato, ha natura sostanziale di decisione di proscioglimento dell’incolpato e come tale può essere impugnata. In questa ipotesi, infatti, deve ritenersi che il C.d.O. una volta esercitata l’azione disciplinare ex art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 e dopo aver effettuato la comunicazione all’incolpato e al P.M. ai sensi dell’articolo 47 r.d. n. 37/1934 perchè svolgano le proprie deduzioni nell’ambito del procedimento e nelle forme del contraddittorio, abbia consumato il potere di archiviazione per ragioni di merito circa la rilevanza disciplinare della condotta contestata, ed ogni ulteriore decisione, in ordine a tale rilevanza, debba essere adottata nelle forme della decisione che conclude il procedimento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 26 Marzo 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Dicembre 2005
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