Procedimento disciplinare: alla Sezione CDD possono partecipare al massimo due Consiglieri provenienti da uno stesso COA

Al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice disciplinare, nessuno dei componenti titolari (5) e supplenti (3) della sezione CDD può essere iscritto allo stesso COA dell’incolpato (art. 50 co. 3 L. n. 247/2012); inoltre, al fine di assicurare che le decisioni siano assunte da un organo collegiale imparziale e composto in modo da riflettere un’ampia rappresentanza dei fori del distretto, i consiglieri di sezione provenienti da uno stesso COA possono essere al massimo due ove non ostino ragioni di composizione numerica (art. 2, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014), da indicarsi al momento stesso della designazione della sezione competente ex art. 58 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, la Sezione disciplinare era stata composta da tre consiglieri provenienti da uno stesso COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e rinviato gli atti al CDD per rinnovare il giudizio dinanzi a una nuova Sezione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 160 del 9 aprile 2025

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 400 del 31 ottobre 2024.
Sul fatto che, invece, il principio di cui in massima non si applica alla Sezione CDD chiamata a decidere sull’istanza di ricusazione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 143 del 26 maggio 2025.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 09 Aprile 2025 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 20 Novembre 2023 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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