Procedimento disciplinare: al Giudice di Legittimità non può essere chiesta una rivalutazione dei fatti storici operata dal CNF

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza del C.N.F che si basa su di una motivazione meramente apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna; è tuttavia inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 19972 del 19 luglio 2024

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment