Procedimento dinanzi al COA: i vizi di convocazione della seduta non possono costituire motivo di gravame innanzi al CNF

Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa, sicché l’invalidità dell’atto amministrativo, sia esso nullo o annullabile, non può mai essere rilevata d’ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento sino al suo compimento, al fine di consentire la rinnovazione degli atti compiuti; ne consegue che l’invalidità della costituzione dell’organo giudicante deve essere eccepita dalla parte interessata nel corso del procedimento e non come motivo di gravame innanzi al C.N.F., con l’ulteriore specificazione che l’eventuale vizio di convocazione del Collegio deve ritenersi sanato qualora quest’ultimo si riunisca con il numero legale dei componenti in base al principio del raggiungimento dello scopo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 45 del 2.3.2012

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 19 Dicembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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