Procedimento dinanzi al CNF: la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc non si applica al ricorso proposto in proprio

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). (Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto in proprio dal ricorrente, privo della abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, avverso la delibera di rigetto della domanda di abilitazione al patrocinio sostitutivo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 54 del 12 giugno 2020

NOTA:
In senso conforme, di recente, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020, nonché Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017, in questa banca-dati.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 12 Giugno 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Napoli Nord, delibera del 20 Febbraio 2018 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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