Procedimento dinanzi al CNF e termine per la produzione documentale

Nei procedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense è consentita la produzione di difese e documenti anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 60, c. 2, R.d. n. 37 del 1934 (dieci giorni dal provvedimento di fissazione dell’udienza per la trattazione del merito), alla condizione che ciò non determini la lesione delle prerogative difensive e del contraddittorio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 26 novembre 2018, n. 161

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 26 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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