Nell’ambito dei procedimenti (amministrativi) avanti al COA, vige il principio del “tempus regit actum”, che impone di applicare ai procedimenti stessi le disposizioni normative sopravvenute finché ancora in corso, malgrado l’atto di impulso di parte sia stato posto in essere in data anteriore al nuovo quadro normativo (Nel caso di specie trattavasi di domanda di iscrizione all’albo presentata antecedentemente all’introduzione di una nuova incompatibilità professionale, tuttavia vigente al momento della successiva decisione, che per tale motivo era stata di rigetto).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 21949 del 28 Ottobre 2015 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 33 del 12 Marzo 2015
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